Lo statuto

Atto costitutivo

Articolo 1

Con la presente scrittura privata i Signori:

SOSIO SILVIO nato a Milano il 5 ottobre 1963 e residente a Milano (MI), (oscurato), C.F. (oscurato);

PACHI LUIGI nato a Milano il 29 dicembre 1961 e residente a Milano, (oscurato), C.F. (oscurato);

FORTE FRANCO nato a Milano il 1 agosto 1962 e residente a Castelletto Lodigiano, (oscurato); C.F. (oscurato),

in data 23 luglio 2003 hanno costituito una associazione culturale denominata: "Delos Books".

Articolo 2

L'Associazione ha sede legale a Milano in piazza Bonomelli n. 6/4.

Articolo 3

L'organizzazione interna dell'Associazione è regolata dallo Statuto che, firmato dai soci fondatori, si allega al presente Atto Costitutivo, divenendo forma e parte integrante di esso.

Articolo 4

Gli organi dell'Associazione sono:

  • L'Assemblea dei Soci;
  • il Presidente;
  • il Consiglio di Amministrazione;
  • il Collegio dei Revisori dei conti (se istituito da deliberazione del Consiglio di Amministrazione).

Le norme di funzionamento degli organi suddetti saranno contenute nell'allegato Statuto.

Statuto dell'Associazione Delos Books

Articolo 1

L'Associazione non ha fine di lucro ed è costituita con lo scopo di promuovere la lettura e la diffusione dei libri in genere come mezzo di educazione delle persone.

In tal senso si prefigge di predisporre ogni strumento ritenuto dal Consiglio di Amministrazione adatto per configurare un'organizzazione avente come finalità la pubblicazione dei libri, la diffusione degli stessi e la promozione di attività attinenti al campo della letteratura rientranti nell'oggetto sociale dell'Associazione.

Articolo 2

L'Associazione non svolge né attività politica e né attività religiosa.

Articolo 3

L'Associazione ha la facoltà di potersi affiliare a qualsiasi ente riconosciuto dal Ministero dell'Interno secondo le esigenze che verranno ravvedute dal Consiglio di Amministrazione.

L'Associazione si riserva comunque la facoltà di poter cambiare l'affiliazione, indirizzando la sua scelta su di un organismo riconosciuto direttamente o indirettamente dal Ministero dell'Interno, nel caso esigenze organizzative lo rendano necessario o conveniente, e senza dover variare il presente Statuto.

Articolo 4

L'Associazione si prefigge i seguenti scopi:

  • Promuovere concorsi e premi letterari;
  • organizzare convegni, incontri, meeting, seminari e corsi culturali in campo letterario e in altre materia qualora abbiano attinenza con gli argomenti trattati dall'associazione;
  • produzione in proprio o presso terzi di supporti cartacei (libri, riviste, depliants, ecc.), sonori (musicassette e cd-rom), audiovisivi (homevideo e dvd, ecc.), libri elettronici, aventi come scopo la diffusione del patrimonio letterario e dell'attività dell'associazione;
  • favorire la creazione di siti internet per il supporto e la promozione delle iniziative e delle pubblicazioni proposte;
  • organizzare una serie di servizi a sostegno degli scrittori e sceneggiatori che vogliono avvicinarsi al mondo dell'editoria in genere;
  • offrire la possibilità ai propri soci di pubblicare supporti cartacei o audiovisivi;
  • creare programmi radiofonici, televisivi o attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione offerto dalla tecnologia;
  • offrire la propria consulenza ad altre organizzazioni o ai propri soci;
  • sviluppare servizi accessori di editing, grafica, pubblicità e preparazione di pubblicazioni;
  • vendere, in prevalenza ai soci libri, cd-rom, video e materiale di merchandising;
  • utilizzare beni di modico valore per lo sviluppo di attività di fund-rising;
  • redigere testi, slogan ed ogni altra forma artistica e professionale legata alla comunicazione;
  • sviluppo di programmi software accessori all'attività dell'associazione;
  • creare eventuali borse di studio per il sostegno di giovani autori o giovani artisti nel campo della letteratura e della comunicazione in genere;
  • ogni altra iniziativa legata al mondo dell'editoria o della comunicazione in genere che sia approvata dal Consiglio di Amministrazione;
  • possibilità di poter ottenere quote o azioni di partecipazione in società commerciali, se ciò può portare un beneficio all'attività istituzionale dell'Associazione, e se l'operazione viene deliberata, a maggioranza favorevole, dal Consiglio di Amministrazione.
  • Articolo 5

    Gli organi dell'Associazione sono:

    • L'Assemblea dei Soci;
    • Il Presidente;
    • Il Consiglio di Amministrazione;
    • Il Collegio dei Revisori dei conti (qualora il Consiglio di Amministrazione ravvisi l'opportunità di istituirlo).

    Dei soci

    Articolo 6

    L'Associazione comprende tre categorìe di soci:

    • Soci Fondatori;
    • Soci Ordinari;
    • Soci Onorari.

    Articolo 7

    Il titolo di «Socio Fondatore» è conferito solamente al socio che ha fondato l'Associazione e che perciò risulta firmatario dell'Atto Costitutivo originario.

    Articolo 8

    Diviene «Socio Ordinario» il richiedente maggiorenne, che è ammesso dal Consiglio di Amministrazione a partecipare alla vita associativa.

    La richiesta del socio minorenne deve essere effettuata dal genitore o da chi ne fa le veci. Diviene, inoltre, Socio Ordinario di diritto, dietro pagamento della quota associativa.

    Articolo 9

    Il titolo di «Socio Onorario» può essere conferito dal Consiglio di Amministrazione a chiunque abbia reso particolari servigi all'Associazione.

    Articolo 10

    Ciascun «Socio Ordinario» deve corrispondere alla cassa sociale anticipatamente e periodicamente la tassa di ammissione, decisa nell'ammontare e nella periodicità dal Consiglio di Amministrazione. Sono esenti dal pagamento obbligatorio della tassa sociale i Soci Fondatori ed i Soci Onorari.

    Articolo 11

    I soci hanno diritto di:

    • Partecipare alle assemblee con voto deliberativo.
    • Frequentare i locali sociali nelle ore e nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
    • Essere eletti alle cariche sociali.

    La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte; inoltre non è in alcun modo rivalutabile.

    Articolo 12

    II richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente Statuto, l'eventuale

    Regolamento Interno, le disposizioni del Consiglio di Amministrazione. Deve altresì impegnarsi a versare

    la tassa di ammissione e la quota mensile (o annuale) di cui all'art. 10, del presente Statuto.

    Articolo 13

    La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità: la morosità (3 mesi) verrà dichiarata dal Consiglio di Amministrazione, l'indegnità verrà sancita dall'Assemblea dei Soci.

    Dell'assemblea dei soci

    Articolo 14

    L'Assemblea dei Soci si compone di tutti i soci maggiorenni in regola con i pagamenti delle quote sociali.

    Si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno non oltre il 30 aprile.

    Può essere inoltre convocata straordinariamente ogni qualvolta il Consiglio ne riconosca la necessità o ne facciano motivata domanda un terzo dei soci.

    Articolo 15

    La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Consiglio di Amministrazione tran*e comunicazione ai soci tramite lettera raccomandata, avviso nei locali sociali o tramite e-mail.

    La convocazione ai soci dovrà pervenire almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima riunione. in Assemblea Straordinaria il termine di preavviso è ridotto a dieci giorni. L'avviso può contenere sia la data della prima convocazione che della seconda. La seconda convocazione deve essere almeno un'ora dopo la prima convocazione, e non oltre una settimana dalla prima.

    Articolo 16

    L'Assemblea è valida in prima convocazione quando intervengono almeno due terzi dei soci in regola con le quote sociali ed eventuali contributi sociali. L'Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria vengono considerate valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In sede straordinaria invece si necessiterà del voto favorevole dei due terzi dei soci in sede di prima convocazione, mentre basterà il voto favorevole dei due terzi dei soci presenti in seconda convocazione.

    Articolo 17

    All'atto della sua costituzione l'Assemblea nomina un Presidente. La carica del segretario e scrutinatore dell'Assemblea costituita è affidata al Segretario Amministrativo dell'Associazione. In sua mancanza verrà nominato dall'Assemblea un sostituto per gli stessi incarichi. Il diritto di voto sì esercita per alzata di mano. Ogni socio può rappresentare soltanto cinque altri soci. sempre che la delega sia stata redatta per iscritto e sottoscritta.

    Articolo 18

    L'Assemblea Ordinaria dei soci ha i seguenti compiti:

    • discutere e approvare il rendiconto annuale dell'esercizio precedente, nonché il programma delle attività e finanziario del nuovo esercizio;
    • eleggere gli organi sociali secondo le modalità secondo lo Statuto;
    • decidere sui ricorsi proposti dai soci;
    • decidere sui casi di radiazione per indegnità di un socio.

    Articolo 19

    L'Assemblea Straordinaria dei soci ha i seguenti compiti:

    • decidere su eventuali modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
    • decidere su ogni altra materia a carattere straordinario;
    • decidere sui casi di radiazione di un amministratore che si sia reso colpevole di atti indegni o dolosamente posti in essere in danno all'Associazione.

    Articolo 20

    Nel caso in cui debbano essere prese decisioni riservate in parte all'Assemblea Ordinaria ed in parte all'Assemblea Straordinaria, il Consiglio di Amministrazione potrà indire nello stesso giorno, nello stesso luogo ed alla stessa ora, entrambe le assemblee.

    Articolo 21

    Di ogni Assemblea deve essere redatto a cura del Segretario Amministrativo il suo apposito libro, il relativo verbale che verrà altresì sottoscritto dal Presidente.

    Del patrimonio

    Articolo 22

    Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che possiede e che perverranno ad essa a qualsiasi titolo nonché da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati, da persone, sempre che tali cespiti e disponibilità mobiliari siano espressamente destinati ad incrementare il Patrimonio in ordine al raggiungimento di fini istituzionali.

    L'Associazione si riserva comunque di seguire sempre la normativa vigente in tema di composizione del Patrimonio, nonché di acquisizione e cessione di beni sociali.

    Articolo 23

    Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Associazione dispone delle quote associative, oblazioni, contributi, sovvenzioni, elargizioni, legati ad eredità pervenuti specificatamente per potenziare l'Associazione, le iniziative e sostenerne le strutture operative da parte di persone fìsiche o giurìdiche.

    Articolo 24

    Ogni esercizio avrà durata 12 mesi ed avrà chiusura il 31 dicembre.

    Entro il 30 aprile dell'esercizio successivo l'assemblea dei soci dovrà approvare il rendiconto consuntivo preventivamente redatto in forma di progetto dal Consiglio di Amministrazione.

    Articolo 25

    L'amministrazione contabile dell'Associazione è affidato al Segretario Amministrativo secondo le decisioni prese dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea dei Soci.

    Articolo 26

    Il Presidente ha facoltà di controllo sui conti dell'Associazione, nonché sui libri sociali.

    Articolo 27

    L'Associazione dispone di un fondo cassa necessario a far fronte alle spese sociali.

    Ogni intervento di carattere ordinario e straordinario sulla cassa sociale è rimesso al Presidente quale rappresentante legale dell'Associazione, o in sua assenza dal Vice Presidente (gli interventi straordinari sulla cassa sociale effettuati dal Vice Presidente dovranno avere carattere d'urgenza, e dovranno essere poi ratificati dal Consiglio di Amministrazione).

    Del consiglio di amministrazione

    Articolo 28

    Il Consiglio di Amnùmstrazione è composto da un numero minimo di tre membri ad un numero massimo di cinque membri, eletti ogni quattro anni dall'Assemblea dei Soci.

    I consiglieri sono liberamente rieleggibili.

    Qualora venissero a mancare uno o più amministratori, prima della conclusione del mandato, i restanti membri del Consiglio dovranno:

    • convocare l'Assemblea dei Soci entro trenta giorni, se il numero degli amministratori dimissionari costituisce la maggioranza del Consiglio. Nel caso non avvenga tale convocazione, e nel caso sia stato istituito un Collegio dei Revisori, spetta al Presidente del Collegio dei revisori il compito di convocare l'Assemblea dei Soci;
    • decidere se procedere a cooptazione, nominando i nuovi amministratori, se il numero degli amministratori ancora in carica costituisce la maggioranza del Consiglio. Qualora si decidesse di cooptare, i nuovi membri del Consiglio dovranno essere ratificati dall'Assemblea dei Soci, nella prima riunione utile. Se non si procedesse a cooptazione, rimarrebbero in carica i soli amministratori rimasti, sempreché siano in maggioranza e in numero superiore o uguale a tre.

    Articolo 29

    II Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria per iniziativa del Presidente o su richiesta

    di almeno un terzo dei membri in carica.

    Esso viene convocato, presso la sede o altro luogo da designarsi purché in Lombardia, dal Presidente almeno quindici giorni prima a mezzo raccomandata o avviso esposto nei locali sociali; in casi di urgenza o necessità è convocato mezzo fax o telex con preavviso di otto giorni.

    Esso delibera validamente con la presenza di almeno un terzo dei suoi membri e con il voto della maggioranza assoluta dei presenti, salvo quanto contemplato dal presente Statuto in tema di modifiche statutarie e di scioglimento.

    Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale trascritto in ordine cronologico in apposito libro e sottoscritto dal Presidente e da un segretario che per ogni adunanza è designato dal Presidente medesimo.

    Articolo 30

    Il Consiglio di Amministrazione:

    • provvede all'amministrazione sociale e alla disciplina interna dell'Associazione;
    • stabilisce le norme dell'attività sociale;
    • può redigere un regolamento intemo per disciplinare meglio alcuni settori e comitati dell'associazione;
    • nomina al suo interno il Vice-Presidente;
    • nomina al suo intemo un Segretario Amministrativo responsabile della tenuta della contabilità dell'Associazione;
    • delibera sull'ammissione, sulla sospensione e sull'esclusione dei soci a norma dell'art. 12 dello Statuto;
    • compila il progetto di rendiconto;
    • predisporre il nuovo programma di attività di ogni anno;
    • stabilire le tasse di iscrizione e le quote di associazione dovute dai soci;
    • delibera su ogni altra materia non riservata all'Assemblea;
    • si occupa di comunicare ai soci la data dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria.

    Del presidente

    Articolo 31

    Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei Soci, rimane in carica quattro anni ed è rieleggibile.

    Articolo 32

    Il Presidente:

    • è il solo ad avere la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
    • ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con firma singola, comprese le operazioni che potranno essere poste in essere con gli istituti di credito, le assicurazioni, i singoli professionisti, e ogni altro organismo dotato o meno di personalità giuridica.
    • convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e da attuazione alle deliberazione del medesimo;
    • adotta in caso di assoluta urgenza i provvedimenti inderogabili sottoponendoli al Consiglio per la ratifica entro novanta giorni dall'adozione del provvedimento ed in ogni caso non oltre la seduta immediatamente successiva.

    Il Presidente ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti.

    In caso di sua assenza, o di impedimento, le sue funzioni verranno esercitate dal Vice-Presidente. Il Presidente può comunque in ogni momento delegare, o richiedere la firma congiunta del Vice-Presidente e di qualsiasi altro amministratore, per le operazioni con gli istituti di credito e le assicurazioni.

    Del collegio dei revisori dei conti

    Articolo 33

    Il Collegio dei revisori dei conti, se istituito, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi due subentreranno in ogni caso di cessazione di un membro effettivo).

    Articolo 34

    L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere. Il collegio dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

    Articolo 35

    I revisori dei conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'assemblea, del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, danno parere sui rendiconti.

    I controlli dovranno essere effettuati almeno tre volte per ogni esercizio.

    Delle modifiche statutarie

    Articolo 36

    L'Atto Costitutivo o lo Statuto vengono modificati in sede d'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole dei due terzi degli amministratori, e dei due terzi dei soci dell'Associazione in sede di prima convocazione, o dei due terzi dei soci presenti in sede di seconda convocazione.

    Della durata e scioglimento dell'associazione

    Articolo 37

    L'Associazione ha durata illimitata; solo una decisione dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione potrebbe causare lo scioglimento dell'Associazione.

    Articolo 38

    Lo scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, è deliberato dall'Assemblea dei Soci, unito alla determinazione del Patrimonio sociale disponibile al momento dello scioglimento.

    In caso di scioglimento l'Assemblea dei Soci devolverà il Patrimonio rimasto ad un'altra Associazione che persegue il medesimo fine, o in mancanza a fini di pubblica utilità secondo la legge in vigore.

    Articolo 39

    Per quanto non disposto dal presente Statuto, l'Associazione si riserva di applicare la legislazione nazionale, locale e comunitaria in vigore in quel momento.

     

    Statuto associazione Delos Books

    Versione 1, firmata il 23 luglio 2011

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