Con la presente scrittura privata i Signori:
SOSIO SILVIO nato a Milano il 5 ottobre 1963 e residente a Milano (MI), (oscurato), C.F. (oscurato);
PACHI LUIGI nato a Milano il 29 dicembre 1961 e residente a Milano, (oscurato), C.F. (oscurato);
FORTE FRANCO nato a Milano il 1 agosto 1962 e residente a Castelletto Lodigiano, (oscurato); C.F. (oscurato),
in data 23 luglio 2003 hanno costituito una associazione culturale denominata: "Delos Books".
L'Associazione ha sede legale a Milano in piazza Bonomelli n. 6/4.
L'organizzazione interna dell'Associazione è regolata dallo Statuto che, firmato dai soci fondatori, si allega al presente Atto Costitutivo, divenendo forma e parte integrante di esso.
Gli organi dell'Associazione sono:
Le norme di funzionamento degli organi suddetti saranno contenute nell'allegato Statuto.
L'Associazione non ha fine di lucro ed è costituita con lo scopo di promuovere la lettura e la diffusione dei libri in genere come mezzo di educazione delle persone.
In tal senso si prefigge di predisporre ogni strumento ritenuto dal Consiglio di Amministrazione adatto per configurare un'organizzazione avente come finalità la pubblicazione dei libri, la diffusione degli stessi e la promozione di attività attinenti al campo della letteratura rientranti nell'oggetto sociale dell'Associazione.
L'Associazione non svolge né attività politica e né attività religiosa.
L'Associazione ha la facoltà di potersi affiliare a qualsiasi ente riconosciuto dal Ministero dell'Interno secondo le esigenze che verranno ravvedute dal Consiglio di Amministrazione.
L'Associazione si riserva comunque la facoltà di poter cambiare l'affiliazione, indirizzando la sua scelta su di un organismo riconosciuto direttamente o indirettamente dal Ministero dell'Interno, nel caso esigenze organizzative lo rendano necessario o conveniente, e senza dover variare il presente Statuto.
L'Associazione si prefigge i seguenti scopi:
Gli organi dell'Associazione sono:
L'Associazione comprende tre categorìe di soci:
Il titolo di «Socio Fondatore» è conferito solamente al socio che ha fondato l'Associazione e che perciò risulta firmatario dell'Atto Costitutivo originario.
Diviene «Socio Ordinario» il richiedente maggiorenne, che è ammesso dal Consiglio di Amministrazione a partecipare alla vita associativa.
La richiesta del socio minorenne deve essere effettuata dal genitore o da chi ne fa le veci. Diviene, inoltre, Socio Ordinario di diritto, dietro pagamento della quota associativa.
Il titolo di «Socio Onorario» può essere conferito dal Consiglio di Amministrazione a chiunque abbia reso particolari servigi all'Associazione.
Ciascun «Socio Ordinario» deve corrispondere alla cassa sociale anticipatamente e periodicamente la tassa di ammissione, decisa nell'ammontare e nella periodicità dal Consiglio di Amministrazione. Sono esenti dal pagamento obbligatorio della tassa sociale i Soci Fondatori ed i Soci Onorari.
I soci hanno diritto di:
La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte; inoltre non è in alcun modo rivalutabile.
II richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente Statuto, l'eventuale
Regolamento Interno, le disposizioni del Consiglio di Amministrazione. Deve altresì impegnarsi a versare
la tassa di ammissione e la quota mensile (o annuale) di cui all'art. 10, del presente Statuto.
La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità: la morosità (3 mesi) verrà dichiarata dal Consiglio di Amministrazione, l'indegnità verrà sancita dall'Assemblea dei Soci.
L'Assemblea dei Soci si compone di tutti i soci maggiorenni in regola con i pagamenti delle quote sociali.
Si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno non oltre il 30 aprile.
Può essere inoltre convocata straordinariamente ogni qualvolta il Consiglio ne riconosca la necessità o ne facciano motivata domanda un terzo dei soci.
La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Consiglio di Amministrazione tran*e comunicazione ai soci tramite lettera raccomandata, avviso nei locali sociali o tramite e-mail.
La convocazione ai soci dovrà pervenire almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima riunione. in Assemblea Straordinaria il termine di preavviso è ridotto a dieci giorni. L'avviso può contenere sia la data della prima convocazione che della seconda. La seconda convocazione deve essere almeno un'ora dopo la prima convocazione, e non oltre una settimana dalla prima.
L'Assemblea è valida in prima convocazione quando intervengono almeno due terzi dei soci in regola con le quote sociali ed eventuali contributi sociali. L'Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria vengono considerate valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In sede straordinaria invece si necessiterà del voto favorevole dei due terzi dei soci in sede di prima convocazione, mentre basterà il voto favorevole dei due terzi dei soci presenti in seconda convocazione.
All'atto della sua costituzione l'Assemblea nomina un Presidente. La carica del segretario e scrutinatore dell'Assemblea costituita è affidata al Segretario Amministrativo dell'Associazione. In sua mancanza verrà nominato dall'Assemblea un sostituto per gli stessi incarichi. Il diritto di voto sì esercita per alzata di mano. Ogni socio può rappresentare soltanto cinque altri soci. sempre che la delega sia stata redatta per iscritto e sottoscritta.
L'Assemblea Ordinaria dei soci ha i seguenti compiti:
L'Assemblea Straordinaria dei soci ha i seguenti compiti:
Nel caso in cui debbano essere prese decisioni riservate in parte all'Assemblea Ordinaria ed in parte all'Assemblea Straordinaria, il Consiglio di Amministrazione potrà indire nello stesso giorno, nello stesso luogo ed alla stessa ora, entrambe le assemblee.
Di ogni Assemblea deve essere redatto a cura del Segretario Amministrativo il suo apposito libro, il relativo verbale che verrà altresì sottoscritto dal Presidente.
Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che possiede e che perverranno ad essa a qualsiasi titolo nonché da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati, da persone, sempre che tali cespiti e disponibilità mobiliari siano espressamente destinati ad incrementare il Patrimonio in ordine al raggiungimento di fini istituzionali.
L'Associazione si riserva comunque di seguire sempre la normativa vigente in tema di composizione del Patrimonio, nonché di acquisizione e cessione di beni sociali.
Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Associazione dispone delle quote associative, oblazioni, contributi, sovvenzioni, elargizioni, legati ad eredità pervenuti specificatamente per potenziare l'Associazione, le iniziative e sostenerne le strutture operative da parte di persone fìsiche o giurìdiche.
Ogni esercizio avrà durata 12 mesi ed avrà chiusura il 31 dicembre.
Entro il 30 aprile dell'esercizio successivo l'assemblea dei soci dovrà approvare il rendiconto consuntivo preventivamente redatto in forma di progetto dal Consiglio di Amministrazione.
L'amministrazione contabile dell'Associazione è affidato al Segretario Amministrativo secondo le decisioni prese dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea dei Soci.
Il Presidente ha facoltà di controllo sui conti dell'Associazione, nonché sui libri sociali.
L'Associazione dispone di un fondo cassa necessario a far fronte alle spese sociali.
Ogni intervento di carattere ordinario e straordinario sulla cassa sociale è rimesso al Presidente quale rappresentante legale dell'Associazione, o in sua assenza dal Vice Presidente (gli interventi straordinari sulla cassa sociale effettuati dal Vice Presidente dovranno avere carattere d'urgenza, e dovranno essere poi ratificati dal Consiglio di Amministrazione).
Il Consiglio di Amnùmstrazione è composto da un numero minimo di tre membri ad un numero massimo di cinque membri, eletti ogni quattro anni dall'Assemblea dei Soci.
I consiglieri sono liberamente rieleggibili.
Qualora venissero a mancare uno o più amministratori, prima della conclusione del mandato, i restanti membri del Consiglio dovranno:
II Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria per iniziativa del Presidente o su richiesta
di almeno un terzo dei membri in carica.
Esso viene convocato, presso la sede o altro luogo da designarsi purché in Lombardia, dal Presidente almeno quindici giorni prima a mezzo raccomandata o avviso esposto nei locali sociali; in casi di urgenza o necessità è convocato mezzo fax o telex con preavviso di otto giorni.
Esso delibera validamente con la presenza di almeno un terzo dei suoi membri e con il voto della maggioranza assoluta dei presenti, salvo quanto contemplato dal presente Statuto in tema di modifiche statutarie e di scioglimento.
Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale trascritto in ordine cronologico in apposito libro e sottoscritto dal Presidente e da un segretario che per ogni adunanza è designato dal Presidente medesimo.
Il Consiglio di Amministrazione:
Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei Soci, rimane in carica quattro anni ed è rieleggibile.
Il Presidente:
Il Presidente ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti.
In caso di sua assenza, o di impedimento, le sue funzioni verranno esercitate dal Vice-Presidente. Il Presidente può comunque in ogni momento delegare, o richiedere la firma congiunta del Vice-Presidente e di qualsiasi altro amministratore, per le operazioni con gli istituti di credito e le assicurazioni.
Il Collegio dei revisori dei conti, se istituito, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi due subentreranno in ogni caso di cessazione di un membro effettivo).
L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere. Il collegio dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
I revisori dei conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'assemblea, del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, danno parere sui rendiconti.
I controlli dovranno essere effettuati almeno tre volte per ogni esercizio.
L'Atto Costitutivo o lo Statuto vengono modificati in sede d'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole dei due terzi degli amministratori, e dei due terzi dei soci dell'Associazione in sede di prima convocazione, o dei due terzi dei soci presenti in sede di seconda convocazione.
L'Associazione ha durata illimitata; solo una decisione dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione potrebbe causare lo scioglimento dell'Associazione.
Lo scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, è deliberato dall'Assemblea dei Soci, unito alla determinazione del Patrimonio sociale disponibile al momento dello scioglimento.
In caso di scioglimento l'Assemblea dei Soci devolverà il Patrimonio rimasto ad un'altra Associazione che persegue il medesimo fine, o in mancanza a fini di pubblica utilità secondo la legge in vigore.
Per quanto non disposto dal presente Statuto, l'Associazione si riserva di applicare la legislazione nazionale, locale e comunitaria in vigore in quel momento.
Versione 1, firmata il 23 luglio 2011
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